La durata della garanzia sui lavori di ristrutturazione edilizia può variare in base alla legislazione nazionale specifica, al tipo di contratto e all’accordo tra le parti. In molti sistemi giuridici, esiste una garanzia legale che copre difetti e vizi di costruzione. Per esempio, in Italia, ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, il costruttore è responsabile per i vizi e difetti di un’opera per un periodo di 10 anni. Questo si applica a lavori rilevanti come la stabilità o la sicurezza dell’immobile. Per lavori di minor entità, il termine di garanzia può essere più breve, di solito 2 anni. È sempre raccomandato di verificare il contratto e la legislazione locale per comprendere la durata specifica della garanzia sui lavori di ristrutturazione nel caso specifico. È anche importante che eventuali difetti vengano comunicati al costruttore o all’azienda responsabile entro tempi brevi dopo la scoperta del difetto per poter far valere la garanzia.