Il Decreto 6 luglio 2012, di cui il testo integrale è consultabile in questa pagina, disciplina le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici, ossia: idroelettrici, geotermici, eolici, da biomasse, da biogas, solari termodinamici.
Gli impianti possono essere nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW ed entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il Gestore dei Servizi energetici aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili sul proprio sito: www.gse.it.
Per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall’”Allegato 1″ del Decreto medesimo. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1 dell’Allegato 1 è decurtato del 2% l’anno.
Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per quelli ibridi, il livello di incentivazione spettante è determinato applicando le condizioni e le
modalità indicate in Allegato 2 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall’Allegato 1.
In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, fermo restando che il Gestore dei Servizi Energetici provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.
Accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal Decreto 6 luglio 2012, gli impianti seguenti:
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione il soggetto responsabile degli impianti descritti in precedenza deve richiedere al GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.
Il Gestore dei Servizi Energetici forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri, secondo i criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico, riportati nell’Art. 10.