La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per ristrutturazione, in Italia, non ha una scadenza predefinita in termini di validità temporale in quanto è un atto con il quale il cittadino comunica all’ente pubblico competente di voler iniziare un’attività che non necessita di un permesso a costruire, ma che rientra nell’ambito di interventi edilizi liberi o soggetti a mera segnalazione.
Una volta presentata la SCIA, si può iniziare immediatamente i lavori di ristrutturazione, rispettando i termini della normativa urbanistica e edilizia vigente e le disposizioni contenute nella SCIA stessa. Tuttavia, è fondamentale verificare che la realizzazione degli interventi rispetti quanto dichiarato nella SCIA e che non si verifichino modifiche normative che possano richiedere un adeguamento durante i lavori.
L’ente competente, di solito il Comune, ha 30 giorni di tempo dalla presentazione della SCIA per effettuare controlli di conformità. In caso di silenzio-assenso, o qualora l’amministrazione non sollevi obiezioni in tale periodo, l’attività può proseguire regolarmente. È inoltre importante ricordare che, una volta terminati i lavori, deve essere presentata una SCIA di fine lavori o una comunicazione di fine lavori, a seconda delle normative comunali.
Qualsiasi variazione durante i lavori che non sia conforme a quanto dichiarato necessita di una nuova SCIA o di una variazione di quella presentata in precedenza, sempre nel rispetto delle leggi locali e nazionali.